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INSEGNANTE di SOSTEGNO
Definizione del profilo
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."
Nota bene:
13. Integrazione scolastica.
- 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni
e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11
maggio 1976, n. 360, e
4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
6.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti (1 bis).
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art.
127 - Docenti di sostegno
1.
Al
fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di
difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano
docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo
443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati,
nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività
didattica generale.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 22
(Personale
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme
restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9
dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta
eccezione per la mobilità che può avvenire per la copertura del 50 per
cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano
ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle
amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di
ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni
organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità previste
dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria
superiore per il sostegno ai portatori di handicap purchè risulti in
possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Decreto Ministeriale 27 giugno 1995, n. 226
Nuovi programmi corsi di specializzazione ex D.P.R. 970/75
II - PRESENTAZIONE DEI NUOVI PROGRAMMI
Nel redigere i presenti programmi, si è operato facendo una netta
distinzione fra:
a) momento di impostazione e attuazione della formazione iniziale del
docente e
b) momento destinato alla formazione ricorrente e in servizio,
all'aggiornamento e riqualificazione del personale docente stesso, con
particolare riguardo a quello con esperienza didattica ormai consolidata
nella scuola di Stato.
La L. n. 341/1990 e, per l'handicap, le L. 104/1992 hanno, com'è noto,
demandato la formazione iniziale di cui al punto a) alle università. In
attesa che tale normativa trovi compiuta attuazione, i programmi
intendono porsi un duplice obiettivo: sopperire alla mancata attuazione
della formazione universitaria a carattere iniziale ed elaborare nel
contempo un progetto formativo articolato modularmente, che risulti
fruibile anche in un disegno di formazione e di qualificazione
successivo.
Quanto sopra, in rapporto ai seguenti punti di riferimento. 1
- Nuove prospettive per la funzione di docente specializzato
L'azione finalizzata alla integrazione scolastica dei soggetti in
situazione di handicap deve impegnare la struttura sociale nel suo
complesso, più specificatamente tutto il sistema scolastico, e non più
solamente alcuni operatori di esso. Resta senza dubbio essenziale ed
insopprimibile, allo stato dei bisogni e della normativa, la figura del
docente "specialista" quale risorsa della scuola e nella scuola, ma la
risposta all'esigenza di integrazione non può più esaurirsi nè quindi
limitarsi alla formazione di personale "specializzato", evidenziandosi
invece inderogabile la necessità che tutto il personale scolastico sia
riqualificato in funzione della messa in atto di strategie e di tecniche
che consentano di realizzare una piena ed effettiva integrazione
scolastica.
III - PREMESSA AI PROGRAMMI
1. Generalità
Questi programmi vedono la luce al termine di una trentennale azione ed
esperienza di integrazione scolastica che, nata in forma spontanea nella
scuola elementare, approda ora nella scuola secondaria superiore,
interessando quindi tutti i segmenti del curricolo scolastico. I
doveri e la prassi della "integrazione scolastica" si trova oggi a
rapportarsi con ordini e gradi di scuola caratterizzati da programmi ed
assetti organizzativi molto diversi fra loro, in un continuo processo di
innovazione ordinamentale, programmatico e metodologico. I
problemi operativi posti da una attività educativa e di istruzione volta
alla integrazione investono pertanto, nella scuola dell'autonomia,
l'intero sistema scolastico.
Pare compito di questo decennio dare risposta all'esigenza di: -
adeguare le procedure e le prassi della integrazione scolastica ai
programmi e ai diversi assetti organizzativi che caratterizzano vari
ordini e gradi del sistema scolastico; -
raccordare obiettivi e metodi, per equilibrare l'azione integrativa con
quella assertiva nella prassi di educazione e di istruzione della
scuola.
Posto che l'impegno dell'azione di integrazione è compito di tutti gli
operatori del sistema scolastico, deve necessariamente realizzarsi una
azione di riqualificazione e di formazione continua di tutti i docenti.
Quanto sopra, evidentemente, non potrà che realizzarsi con gradualità e
processualità. Per il sistema scolastico si è evidenziata la necessità
di figure specialistiche, ma esse non debbono essere fonte di
""separatezza". Separatezza, è bene ricordarlo, che mina alle fondamenta
l'azione volta ad ottenere integrazione e non segregazione o mera
tolleranza di presenza. A
questo proposito appare opportuno, infatti, sottolineare come
l'esercizio della azione professionale-docente, da parte dell'insegnante
che ha frequentato il corso, non possa in alcun modo essere sostitutiva
di quella normalmente esercitata dai colleghi, ma debba essere invece
una sorta di supporto, destinato ad evidenziare ai colleghi stessi i
nodi metodologici e didattico-disciplinari in cui più si inceppa
l'azione di educazione ed istruzione nei confronti di soggetti in
situazione di handicap.
Alla individuazione ed evidenziazione di nodi, seguirà poi un lavoro
congiunto di ricerca delle strategie e delle tecniche (anche in ambito
disciplinare) per sciogliere o recidere i nodi stessi.
Non pare assolutamente possibile ipotizzare soluzioni di delega per il
superamento delle difficoltà, bensì appare molto importante che le
risorse di docenza aggiuntive e specializzate (i cosiddetti insegnanti
di sostegno) possano essere spese per un lavoro di collaborazione sia
sul piano della progettualità e della programmazione dell'azione
scolastica che sul piano della realizzazione operativa del progetto
stesso.
Pare utile sottolineare, inoltre, che le risorse di docenza aggiunte,
ben lungi da costituire un patrimonio di esperti nel "del disciplinare o
della didattica", di fatto si connotano come un arricchimento delle
potenzialità per individuare e definire tratti essenziali, per
circoscrivere problemi, per progettare e definire ipotesi di soluzione
degli stessi e per migliorare il tessuto relazionale del sistema.
In buona sostanza, questo arricchimento della potenzialità della
funzione docente dovrebbe riuscire a garantire, in ogni ordine e grado
di scuola, il necessario equilibrio fra "momento educativo" e "momento
di istruzione", attraverso la costruzione di un efficace ambiente
educativo in cui le corrette ed equilibrate relazioni interpersonali mai
vengono ad essere compresse o sacrificate al mito dello standard o della
norma.
Le risorse di sostegno aggiuntive, inoltre, potranno essere utili per
individuare gli specifici bisogni personali dei soggetti in difficoltà,
sia in riferimento alla minorazione che li ha colpiti che in ordine alle
modalità del vissuto individuale degli impedimenti conseguenti.
Le stesse risorse, poi, dovrebbero assolvere al compito di facilitare i
rapporti e le relazioni fra operatori, tanto all'interno del sistema
scolastico quanto al di fuori dello stesso (famiglia, altre agenzie
educative, USL, etc.).
In sintesi, il docente che si dedicherà al lavoro di sostegno dovrà -
possedere la capacità di individuare e circostanziare i problemi; -
provvedere ad affinare la propria funzione docente; -
conseguire approfondite abilità sul piano relazionale. |